Informazioni sull'Amp
di Tavolara e Capo Coda Cavallo:
|
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti |
Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio |
Capitaneria di Porto
di Olbia |
Ordinanza n° 34 /2005 |
Il Capitano di Vascello (CP)
sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Olbia:
VISTO
il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo
dell’Area Naturale Marina Protetta “Tavolara – Punta Coda
Cavallo”;
VISTO
il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001 di rettifica del
Decreto istitutivo dell’Area Naturale Marina Protetta
“Tavolara – Punta Coda Cavallo”;
PRESO ATTO della
Convenzione di costituzione del Consorzio di gestione dell’A.M.P.
Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo tra i Comuni di Olbia,
Loiri Porto San Paolo e San Teodoro;
VISTO
il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2003, con il quale è
stata affidata la gestione dell’A.M.P. al Consorzio
suddetto;
VISTA
la richiesta, rivolta all’Autorità Marittima dal Consorzio
di Gestione dell’A.M.P. Tavolara – Punta Capo Coda Cavallo,
di provvedere alla regolamentazione provvisoria delle
attività che si svolgono all’interno dell’A.M.P. anche per
l’anno 2005;
VISTO
il dispaccio prot. n° 35378 in data 7 Giugno 2004, con il
quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto
autorizza, in via generale, l’emanazione, di concerto con i
soggetti gestori delle rispettive aree marine protette, di
apposite ordinanze contenenti la disciplina delle attività
in tali aree;
VISTO
il parere positivo espresso in merito dalla Commissione di
Riserva nella convocazione del 15 Aprile 2005;
RITENUTO
pertanto necessario, ai fini della salvaguardia e della
tutela dell’ecosistema e alla luce delle disposizioni
ricevute, disciplinare transitoriamente, in attesa della
emanazione del Regolamento previsto dall’art. 8 del citato
D.M. 12 Dicembre 1997, le attività nautiche nella suddetta
Area Marina Protetta ricadente nella giurisdizione di questo
Circondario Marittimo;
VISTO
il foglio SDM/1218 B-11 del 16 Febbraio 2001 del Ministero
dell’Ambiente Servizio Difesa Mare avente per oggetto: Linee
guida in materia di segnalamenti marittimi nelle aree marine
protette;
CONSIDERATO opportuno
disciplinare l’utilizzo delle attrezzature d’ormeggio
predisposte all’interno dell’Area Marina Protetta;
PRESO ATTO della
deliberazione del C.d.A. del Consorzio di Gestione n° 4 del
03.02.04, che dispone “di rilasciare il parere di
compatibilità ambientale in via provvisoria, solo per le
concessioni demaniali marittime relative agli interventi
promossi direttamente dagli Enti locali facenti parte del
Consorzio di Gestione, con finalità pubbliche”;
VISTE
le precedenti Ordinanze nn. 16/2003 in data 30 Aprile 2003,
31/2004 in data 21 giugno 2004 e 47/2004 in data 8 Settembre
2004;
VISTA
la legge 31 Dicembre 1982 n. 979 ed in particolare il titolo
V;
VISTO
l’articolo 19 comma 7 della legge 6 Dicembre 1991, n. 394;
VISTI
gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del
relativo Regolamento di Esecuzione;
RENDE
NOTO
All'interno dell'Area
Naturale Marina Protetta “Tavolara - Punta Coda Cavallo”, ai
sensi del decreto ministeriale istitutivo del 12 Dicembre
1997 cosi come rettificato dal decreto ministeriale 28
Novembre 2001, sono individuate le zone appresso elencate,
con i relativi regimi di tutela:
1) Zona A - RISERVA INTEGRALE
sono CONSENTITI:
-
l'accesso al personale dell'Ente Gestore, per attività di
servizio, e a quello scientifico, per
lo svolgimento di
ricerche debitamente autorizzate;
-
la
realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate
dall'Ente Gestore, in aree limitate secondo percorsi
prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata
tutela ambientale;
sono VIETATI:
-
la balneazione;
-
la pesca professionale e sportiva;
-
il transito di natanti e imbarcazioni fatta eccezione
per quelli dell'area marina
protetta;
2) Zona B - RISERVA GENERALE
sono CONSENTITI:
-
la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa
velocità (non oltre 10 nodi);
-
le visite, anche subacquee, regolamentate
dall'Ente Gestore dell'area marina protetta;
-
la balneazione;
-
l'ormeggio alle apposite strutture predisposte
dall'Ente Gestore;
-
la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non
danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei
comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina
protetta, con un carico giornaliero regolamentato dall'Ente
Gestore dell'area protetta medesima;
sono VIETATI:
-
la pesca professionale con reti a strascico e
cianciolo;
-
la pesca sportiva con qualunque mezzo esercitata;
3) Zona C - RISERVA PARZIALE
sono CONSENTITI:
-
la navigazione a natanti e imbarcazioni;
-
l'ormeggio, come regolamentato dall'Ente Gestore
dell'area naturale marina protetta;
-
le immersioni subacquee, compatibili con la tutela
dei fondali;
-
la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non
danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni
le cui coste sono comprese nell'area naturale marina
protetta;
-
la pesca sportiva, se praticata con i seguenti
sistemi e limitazioni:
a)
lenze e canne da fermo, lenze morte, bolentini, lenze
per cefalopodi: non più di una per persona e con massimo 3
ami;
b)
correntine: non più di una a persona e con massimo di
sei ami;
c)
traina, non più di una per imbarcazione;
4) In TUTTE le zone
suddette sono comunque VIETATI:
-
la pesca subacquea;
-
l'ancoraggio, salvo che nelle
aree appositamente
individuate ed attrezzate;
-
tutte le attività che possono
compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente
oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area
naturale marina protetta medesima ai sensi dell'art. 19,
terzo comma della L. 6 Dicembre 1991, n. 394.
ORDINA
ART. 1: DURATA
La disciplina provvisoria
delle attività consentite nell'Area Marina Protetta
“Tavolara - Punta Coda Cavallo”, qui contenuta, si applica
fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 8
del D.M. 12 Dicembre 1997.
ART . 2: TRASPORTO
PASSEGGERI
1)
Per operare all'interno dell'Area Marina Protetta, gli
armatori delle imbarcazioni da traffico dovranno ottenere
specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione.
2)
A tal fine, gli armatori devono presentare istanza al
Consorzio di Gestione, nel periodo 01 Febbraio -30 Aprile di
ciascun anno, corredata dei seguenti documenti:
a)
copia della licenza di navigazione;
b)
certificati di sicurezza;
c)
documenti tecnici previsti dalla vigente normativa
dai quali risulti la regolare rispondenza dell'unità e
dell'equipaggio ai requisiti previsti per l'attività da
svolgere.
3)
Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il
medesimo periodo, dovrà presentare l'istanza allegando i
soli documenti che avranno subito delle variazioni rispetto
a quelli già
depositati.
4)
Fino alla entrata in vigore del Regolamento
definitivo di cui all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997,
potranno essere autorizzate ad operare solo le unità già
iscritte alla data del 31.12.2004 nei
RR.NN.MM. e GG. di
Olbia e Golfo Aranci.
5)
Tutte le imbarcazioni da traffico passeggeri che
intendono operare nell'Area Marina Protetta devono essere
dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e
sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con
autocertificazione; dovranno altresì munirsi di un registro
di scarico delle acque di sentina da conservare tra i
documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento
delle miscele di idrocarburi a centri di
smaltimento
autorizzati.
6)
E' fatto divieto di scarico a mare nell'Area Marina
Protetta di acque non depurate provenienti da sentine o da
altri impianti dell'imbarcazione.
7)
Le imbarcazioni da traffico autorizzate dovranno
tenere un registro nel quale, giornalmente, dovrà essere
annotato il numero dei passeggeri trasportati; è fatto
obbligo alle medesime di comunicare, entro il 30 Novembre di
ogni anno, al Consorzio di Gestione il numero complessivo
dei passeggeri trasportati; tali imbarcazioni dovranno
recare in maniera evidente apposita targa indicante la ditta
di appartenenza e il numero di autorizzazione del Consorzio.
8)
I natanti di servizio alle imbarcazioni da traffico,
muniti di motore fuoribordo, entro l'inizio della stagione
2005 e comunque non oltre il 1° Giugno 2005, dovranno essere
equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi
ad iniezione a basso impatto ambientale.
ART. 3: NOLEGGIO E LOCAZIONE
1)
Per operare all'interno dell'Area Marina Protetta, le
imprese che esercitano l’attività di noleggio e locazione di
unità da diporto dovranno ottenere specifica autorizzazione
da parte del Consorzio di Gestione.
2)
A tal fine, le imprese devono presentare istanza al
Consorzio di Gestione, nel periodo 01 Febbraio - 30 Aprile
di ciascun anno, corredata dai seguenti
documenti/informazioni:
a)
estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
b)
copia dell'atto costitutivo (se trattasi di Società);
c)
elenco descrittivo dei mezzi nautici utilizzati per
il noleggio;
d)
l'ubicazione dell’attività, la residenza e la
reperibilità del proprietario.
3)
Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il
medesimo periodo, dovrà presentare l'istanza allegando i
soli documenti che avranno subito delle variazioni rispetto
a quelli già depositati.
4)
Fino alla entrata in vigore del Regolamento
definitivo di cui all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997,
potranno essere autorizzate ad operare solo le imprese già
iscritte alla data del 31.12.2004 nei predetti registri
della Camera di Commercio di Sassari e Nuoro.
5)
Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non
oltre il 01 Giugno 2005, tutte le unità adibite a noleggio
e locazione con motore fuoribordo, dovranno essere
equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi
ad iniezione a basso impatto ambientale.
6)
Tutte le unità adibite a noleggio-locazione devono
portare sullo scafo apposita targa indicante la ditta di
appartenenza ed il numero di autorizzazione del Consorzio.
7)
Le imprese di noleggio e locazione dovranno tenere un
registro nel quale giornalmente dovrà essere annotato
l’elenco delle unità noleggiate e il numero delle persone a
bordo; è fatto obbligo alle medesime di comunicare, entro il
30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione il numero
complessivo delle unità noleggiate e delle persone a bordo.
8)
Le imprese di noleggio-locazione di imbarcazioni a
vela non sono soggette alle limitazioni di cui al precedente
punto 4).
ART. 4: IMMERSIONI SUBACQUEE
1)
Per operare all'interno dell'Area Marina Protetta, i
Centri di immersione che intendano effettuare visite
subacquee dovranno ottenere specifica autorizzazione da
parte del Consorzio di Gestione.
2)
A tal fine,
i Centri di
immersione, in possesso di assicurazione per responsabilità
civile, che risultino iscritti all’Elenco Regione Sardegna
degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di
immersione (L.R. n° 9/99), devono presentare istanza al
Consorzio di Gestione, nel periodo 1 Febbraio - 30 Aprile di
ciascun anno, corredata dei documenti attestanti:
a)
i requisiti sopra richiesti;
b)
l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti
di reperibilità dei responsabili;
c)
la validità delle abilitazioni individuali di ciascun
subacqueo del centro;
d)
elenco descrittivo dei mezzi di cui si dispone.
3)
Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il
medesimo periodo, dovrà allegare all'istanza i soli
documenti che avranno subito delle variazioni, rispetto a
quelli già depositati.
4)
Fino alla entrata in vigore del Regolamento
definitivo potranno essere autorizzati ad operare solo i
Centri già iscritti alla data del 31.12.2004, nei predetti
registri Regionali.
5)
Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non
oltre il 01 Giugno 2005, tutte le unità adibite a
immersioni subacquee e dotate di motore fuoribordo, dovranno
essere equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde, o 2
tempi ad iniezione a basso impatto ambientale.
6)
I Centri di immersione dovranno tenere un registro
nel quale giornalmente dovrà essere annotato il numero delle
immersioni effettuate, suddiviso per punto di immersione; è
fatto obbligo ai medesimi Centri di comunicare, entro il 30
Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione, il numero
complessivo delle immersioni effettuate, suddivise per punto
di immersione.
7)
Il responsabile della singola unità impegnata deve
annotare in apposito registro/documento, presente a bordo,
l'elenco dei partecipanti all'immersione, l'indicazione dei
brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali
accompagnatori.
8)
Laddove posti in opera secondo quanto stabilito dalla
presente Ordinanza, l’unità di appoggio dovrà essere
ormeggiata solo agli appositi gavitelli; in caso contrario,
sarà consentito l’ancoraggio, purché in conformità a quanto
stabilito dal successivo art. 5.
9)
Durante l'immersione, l'unità di
appoggio dovrà essere presidiata da una persona in grado di
effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.
10)
Durante la sosta diurna, dovrà essere
esposta sul mezzo nautico di appoggio una bandiera rossa con
striscia diagonale bianca, visibile a 300 mt.
11)
Durante la sosta notturna, l'unità
dovrà tenere accesa la luce a 360° di "unità alla fonda".
12)
Le unità di appoggio dei Centri di immersione
autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte, dovranno
esporre, all’interno dell’A.M.P., una seconda bandiera
identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "CENTRO
DI IMMERSIONE AUTORIZZATO" oppure "DIVING AUTORIZZATO".
13)
Le immersioni nelle zone consentite dovranno
svolgersi secondo le seguenti modalità:
-
non più di 2 (due) unità con al più 12 (dodici) sub
contemporaneamente in immersione potranno sostare nei punti
consentiti;
-
ciascun accompagnatore qualificato (istruttori
brevettati) potrà guidare nell'immersione non più di n° 6
(sei) subacquei contemporaneamente, rispettando i limiti di
profondità previsti dal brevetto di ciascun partecipante. In
caso di brevetti di livello diverso, nello stesso gruppo,
saranno rispettati i limiti dettati da quello di livello
inferiore.
-
ciascun partecipante all'immersione non potrà fare
uso di guanti, dovrà mantenere l'attrezzatura aderente al
corpo e mantenere assetto neutro al fine di impedire ogni
contatto con il fondale.
-
le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in
vigore, per la tipologia dei mezzi nautici e per la
navigazione effettuata, dovranno essere integrate con le
seguenti: apparecchiatura per la somministrazione di
ossigeno terapeutico in erogazione a domanda con bombola
della capacità di litri 5 munita di erogatore o con sistemi
analoghi omologati; mezzo di comunicazione che consenta di
contattare i centri di soccorso; cassetta di primo soccorso;
bombola di riserva contenente aria munita di doppio
erogatore o dispositivo diverso che consenta le stesse
funzioni.
Immersioni subacquee. Siti
1) Ferme restando le
prescrizioni in precedenza indicate circa le visite
subacquee, sono individuati i seguenti siti (centrati nei
punti indicati per un raggio di 50 mt.) ove è
possibile effettuare visite subacquee:
CAPO CERASO
-
Secca di Capo
Ceraso Lat.
40° 55’.2 N, Long. 009° 39’.2 E
-
Secca del
Muzzone
Lat. 40° 55’.1 N, Long. 009° 39’.0 E
ISOLA DI TAVOLARA
-
Isolotto dei
Topi
Lat. 40° 53’.8 N, Long. 009° 40’.4 E
-
Beach rock di
Spalmatore Lat. 40°
53’.8 N, Long. 009° 40’.8 E
-
L’archetto
Lat. 40° 53’.30N, Long. 009° 41’ 8 E
-
Cala
Cicale
Lat. 40° 53.50 N, Long. 009° 42’.30 E
-
Occhio di
Dio
Lat. 40° 53’.8 N, Long. 009° 42’.5 E
-
Il
Grottone
Lat. 40° 54’.0 N, Long. 009° 42’.7 E
-
Secca del Papa
1 Lat.
40° 54’.9 N, Long. 009° 44’.8 E
-
Secca del Papa
2 Lat.
40° 54’.9 N, Long. 009° 44’.8 E
-
Tedja liscia
1
Lat. 40° 53’.91 N, Long. 009° 42’.58 E
-
Tedja liscia
2
Lat. 40° 53’.91 N, Long. 009° 42’.58 E
AREA DEI CERRI
-
Relitto Omega
Lat. 40° 51’.7 N, Long. 009° 45’.6 E
-
Secca di Sud
Ovest
Lat. 40° 51’.5 N, Long. 009° 45’.5 E
-
Secca
Sud
Lat. 40° 51’.5 N, Long. 009° 45’.8 E
-
Secca Nord
Ovest
Lat. 40° 51’.8 N, Long. 009° 45’.7 E
ISOLA DI MOLARA
-
Secca
dell’elefante
Lat. 40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.6 E
-
Secca delle
ancore
Lat. 40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.3 E
-
Aereo
(relitto)
Lat. 40° 52’.7 N, Long. 009° 42’.1 E
-
Scoglio del
fico
Lat. 40° 52’.6 N, Long. 009° 42’.6 E
-
Secca del
castello
Lat. 40° 52’.8 N, Long. 009° 43’.9 E
-
Secca di Punta Arresto
Lat. 40° 52’.6 N, Long. 009° 44’.2 E
-
Secca di Punta
Levante Lat. 40°
52’.3 N, Long. 009° 44’.6 E
-
Cala del
Grano
Lat. 40° 51’.9 N, Long. 009° 44’.5 E
-
Secca di Punta
Scirocco Lat.
40° 51’.5 N, Long. 009° 44’.3 E
ISOLA ROSSA
- Reulino
Lat. 40° 52’.6 N, Long. 009° 40’.4 E
S. TEODORO
-
Secca S. Teodoro
1 Lat. 40°
47’.2 N, Long. 009° 43’.7 E
-
Secca S. Teodoro
2 Lat. 40°
47’.4 N, Long. 009° 43’.8 E
-
Secca
Mensole
Lat. 40° 46’.7 N, Long. 009° 44’.9 E
-
Secca
Adele
Lat. 40° 48’.2 N, Long. 009° 42’.5 E
-
Fiume
Fossile
Lat. 40° 49’.3 N, Long. 009° 43’.1 E
Immersioni subacquee in ZONA
“C”.
1)
Le immersioni subacquee sono consentite ovunque,
purché compatibili con la tutela dei fondali.
2)
I siti della Zona “C”, che sono stati
infrastrutturati con il posizionamento di gavitelli di
ormeggio (le cui caratteristiche sono appresso indicate) per
l'attività d'immersione subacquea, sono i seguenti:
ISOLA ROSSA -
Reulino
TAVOLARA -
L'archetto, Occhio di Dio,
Cala Cicale
3) Le suddette strutture
d’ormeggio in Zona “C” possono essere utilizzate, oltre che
dai Centri di immersione autorizzati, anche da imbarcazioni
private, purché l’ormeggio sia finalizzato ad effettuare
immersioni subacquee.
Immersioni subacquee in ZONA
“B”
1) Presso i sotto individuati
siti, le visite subacquee sono consentite solo con
l’assistenza di Centri di immersione autorizzati (ad
eccezione di quanto stabilito al punto 2 del presente
articolo); tali siti sono infrastrutturati con gavitelli
d’ormeggio (le cui caratteristiche sono appresso indicate):
TAVOLARA - Beach rock di
Spalmatore, Il Grottone,
Secca del Papa 1, Secca del Papa 2, Tedja liscia 1, Tedja
liscia 2;
AREA DEI CERRI -
Relitto Omega
;
ISOLA DI MOLARA -
Scoglio del fico, Secca di Punta Arresto, Secca di
Punta Levante, Secca Ancore, Secca Elefante.
2) Presso i siti di
Secca di Punta Arresto, Relitto Omega
e Cala Cicale possono essere effettuate
visite subacquee anche da parte di privati non assistiti da
Centri di immersione; le relative strutture d’ormeggio,
pertanto, possono essere utilizzate anche dalle imbarcazioni
private, purché l’ormeggio sia finalizzato ad effettuare
immersioni subacquee; nell’arco orario 12:00 – 17:00,
l’utilizzo di tali strutture di ormeggio è riservato ai
privati non assistiti da Centri di immersione.
Caratteristiche dei gavitelli
di ormeggio per l’attività subacquea
1)
Le attrezzature per immersioni subacquee sono
realizzate con gavitelli biconici di colorazione
giallo-rosso riportante la dicitura "AMP TAVOLARA- CODA
CAVALLO DIVING MAX 13 MT".
2)
Le attrezzature suddette devono essere utilizzate per
il tempo strettamente necessario a
compiere la visita
subacquea.
ART. 5: ANCORAGGIO
Ancoraggio in Zona “B”
1)
Nella zona "B", limitatamente al tratto compreso tra
Cala Spagnola e Punta l'Aia (piscine di Molara),
l'ancoraggio è consentito unicamente entro i 2 (due) specchi
acquei appositamente delimitati con boe sferiche gialle.
2)
L’ancoraggio è altresì consentito esclusivamente negli
specchi acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O
CIOTTOLOSI NON INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI
VEGETAZIONE MARINA,
ubicati nelle sotto elencate località site nelle zone "B”:
Area B di Capo Ceraso:
Sa Enas Appara, Spiaggia del
Dottore
Area B di Tavolara:
Spiaggia di Tramontana
Area B di Molara:
Cala Chiesa, Punta Scirocco
Ancoraggio in Zona “C”
1) Nelle aree della zona
“C”, esclusa la fascia di rispetto per la balneazione,
l'ancoraggio è consentito ovunque, purché negli specchi
acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTTOLOSI NON
INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE
MARINA.
ART. 6 NAVIGAZIONE
1) E’ vietata, in tutta
l’area dell’AMP, la navigazione delle moto d’acqua e di
qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con
attrezzature a rimorchio.
ART 7: ATTREZZATURE
D'ORMEGGIO PER IMBARCAZIONI DA TRASPORTO PASSEGGERI E DA
DIPORTO
Ormeggio in Zona “B”
1) Nell'area "B" è stata
posizionata la seguente attrezzatura d'ormeggio (Boe, le cui
caratteristiche sono appresso indicate):
Località
Latitudine Longitudine
Molara - Piscine
1 40° 51 89'
N 009° 42.84' E
Molara -
Piscine 2 40°
52.62' N 009° 40.40' E
Ormeggio in Zona “C”
1) Nell'area "C" sono state
posizionate le seguenti attrezzature d'ormeggio (Boe, le cui
caratteristiche sono appresso indicate):
Località
Latitudine Longitudine
Tavolara - Spalmatore di terra 1 40°
53.37' N 009° 40.57' E
Tavolara - Spalmatore di terra 2 40°
53.42' N 009° 41.10'E
Caratteristiche delle boe per
l’ormeggio delle imbarcazioni da traffico e le unità da
diporto.
1)
Le attrezzature per imbarcazioni da diporto e
trasporto Passeggeri sono realizzate con boe cilindriche di
colorazione gialla riportante la dicitura "AMP TAVOLARA CODA
CAVALLO DIPORTO MAX 15 MT" e sono utilizzabili sia da unità
da diporto di lunghezza non superiore ai 15 metri che da
unità da trasporto passeggeri di lunghezza non superiore ai
18 metri con diritto di precedenza per queste ultime. Le
unità da diporto che utilizzeranno tali attrezzature
dovranno pertanto mantenere a bordo il Comandante per il
pronto disormeggio all'arrivo dell'unità da traffico
passeggeri che gliene facesse richiesta.
2)
Le attrezzature suddette devono essere utilizzate per
il tempo strettamente necessario a soddisfare lo scopo al
quale le unità sono destinate ovvero per il tempo necessario
a soddisfare le attività ludiche.
ART. 8: NUOVE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME
1)
Nelle more dell’approvazione del Regolamento
definitivo, previsto dall’art. 8 del citato D.M. 12 Dicembre
1997, non saranno accolte ulteriori richieste di concessioni
demaniali, fatte salve le richieste provenienti direttamente
dal Consorzio di Gestione e dagli Enti Locali facenti parte
del Consorzio. Per le richieste in corso di istruttoria, il
rilascio è subordinato al parere favorevole dell’Ente di
Gestione.
2)
I titolari di concessioni demaniali marittime
relative a campi boe, oltre all’osservanza delle
prescrizioni contenute nel rispettivo titolo concessorio,
sono tenuti ad adeguarsi entro la data del 1° Giugno 2007 a
quanto prescritto dal “Disciplinare tecnico” del Ministero
dell’Ambiente, per quanto concerne le caratteristiche dei
sistemi di ormeggio.
3)
I titolari di concessioni demaniali marittime
relative a campi boe, dovranno provvedere annualmente alla
bonifica dell’area da ogni tipo di rifiuto depositato sul
fondale ed al loro conferimento in discarica autorizzata.
ART. 9: VIOLAZIONI E SANZIONI
1)
I trasgressori alla presente Disciplina provvisoria
saranno perseguiti ai sensi dell’art. 30 della Legge 6
Dicembre 1991 n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”),
salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o
costituisca reato.
ART. 10: DISPOSIZIONI FINALI
1)
Il responsabile di ogni esercizio a carattere
commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà
curare e mantenere l'esposizione della presente ordinanza in
un luogo ben visibile agli utenti.
2)
Il responsabile di ogni esercizio adibito a noleggio
natanti e imbarcazioni dovrà mantenere un registro in cui
tutti i comandanti delle unità noleggiate dovranno firmare
per presa visione e per ricevuta, tra i documenti di bordo,
di una copia della presente disciplina.
3)
Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza
deve essere fatto riferimento al Decreto Ministeriale
istitutivo del 12 Dicembre 1997.
4)
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e
fare osservare la presente disciplina, che entra
immediatamente in vigore e sostituisce le norme
precedentemente emanate.
Olbia, 27 Aprile 2005
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro SOTGIU |